Responsabilità medica

La responsabilità penale del sanitario è disciplinata, dopo la riforma introdotta dalla Legge Gelli-Bianco(L. 24/2017), dall'art. 590-sexies c.p., che regola specificamente la responsabilità colposa per morte o lesioni personali derivanti da attività sanitaria. La riforma ha introdotto un regime differenziato: quando l'evento si verifica a causa di imperizia, e il sanitario ha rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali applicabili al caso concreto (purché queste risultino adeguate alla specificità del caso), la punibilità è esclusa.

Questo rende centrale, in ogni procedimento di colpa medica, l'accertamento di due elementi: se esistano linee guida pertinenti al caso e se siano state correttamente applicate, e se l'evento dannoso sia effettivamente riconducibile alla condotta del sanitario secondo un nesso di causalità verificabile. Per questo motivo i procedimenti di responsabilità medica si fondano quasi sempre su consulenze tecniche d'ufficio e di parte, affidate a specialisti della disciplina medica coinvolta, che ricostruiscono la vicenda clinica e valutano la condotta tenuta rispetto agli standard riconosciuti.

Va inoltre distinta la responsabilità del singolo professionista da quella della struttura sanitaria, che risponde generalmente in sede civile secondo un regime differenziato (responsabilità contrattuale della struttura, extracontrattuale del singolo sanitario, salvo assunzione di un'obbligazione contrattuale diretta).

Questa materia richiede un approccio rigoroso, fondato sul dialogo con consulenti tecnici specializzati nella disciplina medica coinvolta nel singolo caso. Ho acquisito competenze specifiche in questo ambito, curando ogni procedimento con la precisione tecnica che la responsabilità medica richiede.