Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001)

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano una forma di responsabilità amministrativa da reato a carico degli enti (società, associazioni, anche prive di personalità giuridica), che si affianca — senza sostituirla — alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. L'ente risponde quando il reato è stato commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

I reati che possono generare responsabilità dell'ente (i cosiddetti 'reati-presupposto') sono tassativamente elencati dal decreto e dalle successive integrazioni, e comprendono, tra gli altri, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati informatici e, più di recente, reati tributari.

L'ente può escludere o attenuare la propria responsabilità se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie verificatasi, e di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza). Le sanzioni previste per l'ente comprendono sanzioni pecuniarie, interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di scontrattare con la Pubblica Amministrazione), confisca e pubblicazione della sentenza.

La difesa dell'ente richiede una competenza che unisce diritto penale e conoscenza dei modelli organizzativi aziendali. Grazie all'esperienza maturata nel settore delle imprese, affianco all'attività difensiva il supporto di consulenti specializzati nella costruzione e revisione dei modelli di organizzazione e gestione.