Misure cautelari e custodia
Le misure cautelari personali (artt. 272 e ss. c.p.p.) sono provvedimenti che il giudice può applicare nel corso delle indagini o del processo, prima della sentenza definitiva, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari: pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione del reato. Si tratta di misure che incidono sulla libertà personale dell'indagato o imputato pur in assenza di una condanna definitiva, e per questo sono soggette a un regime di garanzie stringente.
Le misure vanno dalle più lievi (obbligo di dimora, divieto di espatrio) a quelle intermedie (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare) fino alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, riservate ai casi di maggiore gravità. L'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto sono invece misure precautelari, applicate dalla polizia giudiziaria prima ancora dell'intervento del giudice, e devono essere convalidate entro termini stringenti (udienza di convalida entro 96 ore).
Contro l'applicazione di una misura cautelare è possibile proporre riesame al Tribunale della Libertà, che verifica la sussistenza dei presupposti applicati dal giudice, e successivamente ricorso per Cassazione. La materia cautelare è caratterizzata da termini processuali molto stretti, che rendono la tempestività dell'intervento difensivo particolarmente rilevante.
In questi procedimenti la tempestività è determinante. Occuparmi esclusivamente di diritto penale mi consente di intervenire con rapidità nelle fasi più urgenti — arresto, fermo, perquisizione — quando ogni ora può fare la differenza per la libertà dell'assistito.