Difesa delle vittime

La persona offesa da un reato — cioè il titolare del bene giuridico protetto dalla norma violata — ha, nel processo penale, una serie di diritti e facoltà distinti da quelli dell'imputato. Può presentare denuncia o querela, essere sentita nel corso delle indagini, nominare un proprio difensore, ed essere informata di determinati atti del procedimento (come le richieste di archiviazione, contro le quali può proporre opposizione).

Lo strumento principale attraverso cui la persona offesa partecipa attivamente al processo penale è la costituzione di parte civile, che le consente di richiedere, nell'ambito dello stesso processo penale, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa del reato, evitando così un separato giudizio civile. La costituzione di parte civile può avvenire fino all'apertura del dibattimento di primo grado.

Per specifiche categorie di reati — in particolare violenza di genere, violenza domestica e reati contro minori — l'ordinamento prevede forme di tutela rafforzata: tempi processuali accelerati (Codice Rosso), possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito per alcuni reati, misure di protezione specifiche (ordini di protezione, allontanamento dalla casa familiare) e modalità di audizione protetta per le vittime particolarmente vulnerabili, tra cui i minori.

Assistere una persona offesa richiede la stessa attenzione e competenza tecnica necessaria per la difesa dell'imputato, ma con un obiettivo diverso: la tutela dei suoi diritti e il riconoscimento del danno subito. Seguo con impegno anche questa attività, curando in particolare la costituzione di parte civile e il dialogo con eventuali consulenti tecnici per la corretta quantificazione del danno.